{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-221_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19134&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c06452ba4dc987f78aa79eaa321355da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.221"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.221"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.221"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:03", "Checksum": "94520449b2ac8210edb6c24643997e4e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.221\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 16 agosto 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il 31 luglio 1995 l'UT di __________ notificava a __________ __________ la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1993-94, con cui gli negava la deduzione delle spese sopportate per riattare una vecchia casa nel Comune di __________, per un importo di fr. 82'827.-- di media annua. Secondo l'UT l'intervento, finanziato tramite una cartella ipotecaria di fr. 440'000.--, non rivestirebbe carattere di manutenzione, bensì di vera e propria ristrutturazione e non sarebbe quindi deducibile.\n2. Il 16 agosto 1995 __________ __________ si rivolgeva all'UT di __________, sottolineando che la casa non aveva subito alcuna modifica di destinazione e che gli interventi effettuati, come il rifacimento di una soletta intaccata da un fungo e quindi marcita ed altri ancora, si erano resi necessari per evitare il completo deperimento della casa.\nIl 23 agosto successivo l'UT di __________, richiamate le disposizioni in calce alla notifica della decisione su reclamo relative ai rimedi giuridici, attirava l'attenzione del contribuente che la decisione su reclamo poteva essere contestata davanti alla Camera di diritto tributario. Lo invitava quindi a comunicargli entro il 31 agosto 1995 se la lettera del 16 agosto era da intendere quale ricorso da trasmettere alla CDT.\n__________ __________ rispondeva soltanto il 13 ottobre 1995, confermando che con lo scritto del 16 agosto intendeva ricorrere, ma che desiderava essere convocato per poter meglio spiegarsi.\nQuesta Camera lo invitava quindi, da un lato, a giustificare i motivi del ritardo con il quale aveva dato conferma che la lettera del 16 agosto 1995 era da interpretare quale ricorso e, dall'altro, a motivare la propria richiesta.\nCon scritto del 31 ottobre __________ __________ giustificava il mancato ritiro della lettera raccomandata dell'UT del 23 agosto con l'assenza per ferie, protestando la propria buona fede. Nel merito ribadisce che i lavori nella casa di __________ sono stati effettuati per riportare la casa al suo stato originale. La cifra elevata della spesa dipenderebbe dal fatto che i lavori, invece di essere diluiti sull'arco di più anni, sono stati effettuati in una sola volta. Lo scopo era ed è però rimasto quello di mantenere la casa nello stato originale. In via subordinata chiede che almeno parte dei lavori effettuati gli vengano riconosciuti quali spesa di manutenzione .\nAll'udienza del 23 novembre 1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.\n3. 3.1.\nLa legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti, ad esclusione di quelli versati \"una tantum\" (art. 30 cpv. 1 LT). Analogamente, il decreto federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati sostenute durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD).\nSono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (RTT 1983 p. 106; CDT n. __________ del __________ 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, all'art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD, n. 161, p. 649). Non sono invece deducibili i costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un immobile e ne costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art. 32 lett. e LT).\n3.2.\nLa questione della deduzione delle spese di riattazione di un immobile acquistato da poco ha dato luogo ad una copiosa giurisprudenza del Tribunale federale, in relazione non solo all'art. 22 DIFD ma anche alle corrispondenti norme delle leggi cantonali. Se in un primo tempo la giurisprudenza del TF considerava spese di manutenzione ogni spesa tecnicamente qualificabile come tale, con la sentenza pubblicata in DTF 99 Ib 362 ss. (cfr. anche ASA 42, p. 536 ss.) la massima istanza giudiziaria della Confederazione ha modificato la propria prassi, privilegiando l'interpretazione economica – ovvero, come si esprime la dottrina, adottando un punto di vista soggettivo-economico (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Bern 1991, p. 382; Zwahlen, Die einkommensteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, Basel 1986, p. 91 s.; CDT n. __________ del __________ __________ 1993 in re M.T. A.) – poiché solo in tal modo si tiene correttamente conto della capacità economica del contribuente. Tale giurisprudenza parte dalla costatazione che lo stato di conservazione di una costruzione influisce sul suo valore intrinseco, che è dunque soggetto a fluttuazioni. Ne discende che certi lavori, sebbene necessari a mantenere a lunga scadenza le possibilità di utilizzazione dell'immobile, comportano provvisoriamente un incremento di valore. Il proprietario può, d'altronde, scegliere, entro certi limiti, il momento in cui effettuare certi lavori. Più attenderà, più il valore intrinseco della costruzione si ridurrà rispetto a quello che sarebbe se fosse mantenuto regolarmente, e più grande sarà l'aumento di valore al momento in cui i lavori saranno finalmente effettuati (cfr. ASA 42, p. 538; CDT n. __________ del __________ 1987 in re C. S.; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.).\n"}