L'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 18 settembre 1995, argomentando che le spese di perfezionamento non erano state documentate. L' Ufficio di tassazione negava poi la deduzione delle spese per doppia economia domestica, in considerazione della vicinanza del luogo di lavoro al domicilio del contribuente. 2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ contestano nuovamente l'imposizione dell'importo di fr. 12'000.– all'anno, versato a titolo di rifusione di spese, ribadendone la stretta connessione con l'attività svolta nell'azienda.