{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-220_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19133&nX40_KEY=4711553&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7862076eba4c1855cba6583138536359"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.220"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.220"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:58:25", "Checksum": "660ec7c1d520eb94d78d69abd1790cf6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.220\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sul ricorso del 17 ottobre 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. I coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, sono entrambi dipendenti della __________ __________. Con decisione del 10 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava loro la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 86'551.– in media annua per l'IC e in fr. 96'055.– per l'IFD, e la sostanza imponibile in fr. 23'520.–.\nI contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 3 agosto 1995, lamentando l'imposizione dell'importo di fr. 12'000.– in media annua, figurante nel certificato di salario del marito alla voce «rifusione di spese, spese di rappresentanza e simili». Tale rifusione sarebbe stata giustificata, a loro avviso, dalla necessità di partecipare a frequenti giornate informative, corsi di aggiornamento, seminari eccetera, neppure integralmente coperti dalla somma di fr. 12'000.– all'anno pagata dalla ditta da lui diretta.\nL'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 18 settembre 1995, argomentando che le spese di perfezionamento non erano state documentate. L' Ufficio di tassazione negava poi la deduzione delle spese per doppia economia domestica, in considerazione della vicinanza del luogo di lavoro al domicilio del contribuente.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ contestano nuovamente l'imposizione dell'importo di fr. 12'000.– all'anno, versato a titolo di rifusione di spese, ribadendone la stretta connessione con l'attività svolta nell'azienda. Menzionano quindi le conseguenze finanziarie sopportate dalla famiglia in seguito ad un incidente occorso alla figlia. Postulano infine la deduzione di fr. 1'584.– per spese di doppia economia domestica, osservando che la ditta rifonde solo le spese per pranzi con clienti.\nAll'udienza del 14 dicembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della Camera di diritto tributario, di limitare la ripresa sulla rifusione di spese a fr. 3'000.– all'anno. Di conseguenza, riferendosi la ripresa a quattro anni successivi, al salario saranno aggiunti fr. 6'000.– in media annua, anziché fr. 12'000.–.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1995 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto da fr. 12'000.– a fr. 6'000.– in media annua.\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}