In effetti, la falda verso montagna, essendo pericolante, avrebbe comunque dovuto essere risanata, poiché rappresentava un fattore di rischio per i terzi e implicava quindi la responsabilità del proprietario. Va comunque rilevato che, a differenza del caso giudicato in CDT n. __________ del 29 maggio 1992, le ulteriori opere all’interno non hanno modificato la struttura dell’immobile. Si giustifica pertanto di ammettere la deduzione di spese di manutenzione nella misura accertata dal perito e, meglio, in ragione di fr. 7'223.-- di media annua.