CDT n. 110 del 29 maggio 1992 in re G. e S. C.), ha stabilito, in quella concreta fattispecie, che i lavori, che i proprietari avevano eseguito al tetto del rustico, non potevano essere considerati semplici lavori di manutenzione o riparazione, poiché il tetto esistente era stato completamente smontato e si era proceduto alla posa di un nuovo tetto: le piode preesistenti erano state asportate e l'immobile era stato dotato di una travatura a nuovo, ricoperta con nuove tegole.