3.2 La Circolare n. 33/1 dell'ACC (cfr. RTT 1985 p. 311) menziona tra gli interventi, che possono essere considerati integralmente come lavori di manutenzione, il rifacimento del tetto e dei camini. Questa Camera, in un precedente giudizio (cfr. CDT n. 110 del 29 maggio 1992 in re G. e S. C.), ha stabilito, in quella concreta fattispecie, che i lavori, che i proprietari avevano eseguito al tetto del rustico, non potevano essere considerati semplici lavori di manutenzione o riparazione, poiché il tetto esistente era stato completamente smontato e si era proceduto alla posa di un nuovo tetto: