che, in caso di tassazione intermedia, gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT 1976); - che, nella fattispecie, i ricorrenti sono stati oggetto di una tassazione per inizio assoggettamento al momento in cui hanno acquistato i primi beni immobiliari a __________ (3 febbraio 1992), cioè le particelle __________ e __________; - che, avendo poi acquistato, in data 1° aprile 1992, le ulteriori particelle __________, __________ e __________, l'autorità di tassazione ha correttamente proceduto a emettere una tassazione intermedia per modifica delle relazioni intercantonali;