d LT 1976 il reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione intermedia in caso di modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nelle relazioni intercantonali; - che, infatti, per il soggetto fiscale limitatamente imponibile in ragione della sua appartenenza economica (art. 7 cpv. 1 lett. b LT 1976), l'aumento o la diminuzione della sostanza posseduta e del reddito conseguito nel Ticino, รจ tale da modificare le basi determinanti per l'imposizione nelle relazioni intercantonali; - che, in caso di tassazione intermedia, gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv.