che in simili circostanze non vi è ragione di concedere la restituzione del termine, non trattandosi di partenza imprevista, né si può negare che i contribuenti avrebbero potuto comunque prendere i provvedimenti necessari per il reclamo prima di partire, avendo già ricevuto la decisione; - che peraltro, se anche fosse data una causa di restituzione del termine di reclamo, si vuole precisare che il ricorso dovrebbe comunque essere respinto nel merito, per le ragioni che seguono; - che, secondo l'art. 99 lett. d LT 1976 il reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione intermedia in caso di modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nelle relazioni intercantonali;