- che, nella fattispecie, i ricorrenti non negano di avere ricevuto la decisione intimata dall'autorità fiscale mediante invio raccomandato, in data 12 giugno 1995, ma adducono di essersi dovuti in seguito recare all'estero per una riunione dei direttori delle organizzazioni economiche europee tenutasi a Taormina (cfr. lettera inviata all' Ufficio di tassazione in data 20 luglio 1995); - che in simili circostanze non vi è ragione di concedere la restituzione del termine, non trattandosi di partenza imprevista, né si può negare che i contribuenti avrebbero potuto comunque prendere i provvedimenti necessari per il reclamo prima di partire, avendo già ricevuto la decisione;