Sarebbero sufficienti se il criterio decisionale fosse quello della comodità; tuttavia, come si è detto, è piuttosto l'idoneità del mezzo a determinare l'ammissibilità della deduzione delle spese di trasporto (v. supra, consid. 3.3.3.). La scelta del contribuente di rientrare settimanalmente al proprio domicilio con il mezzo privato è senz'altro comprensibile, tuttavia non si può ritenere che egli non possa effettuare la trasferta, al riparo dei rischi legati al maltempo o al grande traffico della fine settimana, utilizzando anche i mezzi pubblici.