{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-217_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19130&nX40_KEY=4711548&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fdb50327d5deaeb5ea94c5c00fbc18c2"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["80.1995.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:00:10", "Checksum": "8692f4932d50392c3e685297298c2c64", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.217\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.3.\nCondivisa in linea di principio la decisione dell'autorità di tassazione di ammettere la deduzione delle spese di trasporto mediante mezzi pubblici, l'unico aspetto del problema che merita di essere approfondito è quello della considerazione dei costi che il ricorrente deve sopportare per raggiungere la propria dimora di __________ dalla stazione ferroviaria di Zurigo e viceversa. Quest'ultima spesa non è, infatti, stata presa in considerazione dall'Ufficio di tassazione nella decisione impugnata.\nConsiderato il fatto che il ricorrente ogni fine settimana deve andare e tornare da __________ a __________ per prendere il treno rapido per Zurigo, si giustifica di quantificare le spese supplementari di trasporto, compreso l'eventuale parcheggio a pagamento dell'automobile, in fr. 1'000.-- (mille) e di concederne pertanto la deduzione in aggiunta all'abbonamento generale delle FFS.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 ottobre 1995 è riformata nel senso che le spese di trasporto sono elevate da fr. 5'000.– a fr. 6'000.–.\n2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}