{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-217_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19130&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fdb50327d5deaeb5ea94c5c00fbc18c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:27", "Checksum": "cba4df3ba9cb9cf56311a29160105129", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.217\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nQuanto alle spese di trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso la deduzione di un importo di fr. 2'600.–, pari al costo dell'abbonamento generale delle FFS, per il trasferimento settimanale dal Ticino a Zurigo; ha inoltre ammesso un'ulteriore detrazione di fr. 2'400.– per il costo dello spostamento giornaliero da __________ – luogo ove il contribuente dimora nel corso della settimana lavorativa – a __________ – ove egli lavora –.\nNel ricorso, il contribuente sostiene di non potersi servire dei mezzi pubblici per i suoi spostamenti settimanali, in particolare per il fatto che da __________ la stazione ferroviaria di Zurigo è raggiungibile (agevolmente) solo con l'automobile.\nDa quanto invece ha potuto accertare questa Camera, il luogo di domicilio del ricorrente dista soltanto quattro chilometri circa da __________, la più vicina stazione della __________ -__________, dalla quale si può raggiungere, con cadenze regolari, il centro di Zurigo in soli venti minuti. Da __________ poi il ricorrente può raggiungere il proprio comune di domicilio, __________, con la locale ferrovia, con cadenze di venti minuti.\nCerto è che da __________ il ricorrente non può raggiungere direttamente il proprio domicilio in Ticino. Trattandosi tuttavia del rientro settimanale, si deve negare che le difficoltà di spostamento fra Zurigo e __________ o da __________ a __________ bastino da sole a giustificare la rinuncia all'impiego del mezzo pubblico per lo spostamento settimanale dal Canton Ticino al Canton Zurigo.\nSarebbero sufficienti se il criterio decisionale fosse quello della comodità; tuttavia, come si è detto, è piuttosto l'idoneità del mezzo a determinare l'ammissibilità della deduzione delle spese di trasporto (v. supra, consid. 3.3.3.).\nLa scelta del contribuente di rientrare settimanalmente al proprio domicilio con il mezzo privato è senz'altro comprensibile, tuttavia non si può ritenere che egli non possa effettuare la trasferta, al riparo dei rischi legati al maltempo o al grande traffico della fine settimana, utilizzando anche i mezzi pubblici.\nNé possono essere ascoltate le esigenze personali di spostarsi durante la fine settimana da un luogo all'altro in Ticino, poiché tali spostamenti non possono essere posti in relazione diretta con il conseguimento del reddito.\n4.3.\nCondivisa in linea di principio la decisione dell'autorità di tassazione di ammettere la deduzione delle spese di trasporto mediante mezzi pubblici, l'unico aspetto del problema che merita di essere approfondito è quello della considerazione dei costi che il ricorrente deve sopportare per raggiungere la propria dimora di __________ dalla stazione ferroviaria di Zurigo e viceversa. Quest'ultima spesa non è, infatti, stata presa in considerazione dall'Ufficio di tassazione nella decisione impugnata.\nConsiderato il fatto che il ricorrente ogni fine settimana deve andare e tornare da __________ a __________ per prendere il treno rapido per Zurigo, si giustifica di quantificare le spese supplementari di trasporto, compreso l'eventuale parcheggio a pagamento dell'automobile, in fr. 1'000.-- (mille) e di concederne pertanto la deduzione in aggiunta all'abbonamento generale delle FFS.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 ottobre 1995 è riformata nel senso che le spese di trasporto sono elevate da fr. 5'000.– a fr. 6'000.–.\n2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}