{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-217_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19130&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fdb50327d5deaeb5ea94c5c00fbc18c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:27", "Checksum": "cba4df3ba9cb9cf56311a29160105129", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.217\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 11 ottobre 1995\nin materia di: IC/IFD 95/96\n|\npresentato da: |\n__________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ __________, celibe, domiciliato ad __________, è impiegato presso la __________ __________ di __________ (__________).\nNotificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 24 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ quantificava il reddito del lavoro in fr. 71'500.– in media annua e concedeva deduzioni di fr. 5'000.– per spese di trasporto, di fr. 10'560.– per spese di doppia economia domestica e di fr. 2'000.– per l'IC e fr. 1942.– per l'IFD a titolo di «altre spese professionali».\nIl contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 7 agosto 1995, nel quale lamentava l'insufficiente considerazione delle spese di trasporto, da lui stimate in fr. 21'432.– all'anno. Faceva notare la distanza esistente fra la sua residenza di __________ ed il luogo di lavoro e la necessità di rientrare nel Ticino ogni fine settimana per farvi il bucato.\nL'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 9 ottobre 1995. Spiegava di avere già concesso la deduzione delle spese per il trasporto mediante mezzi pubblici per lo spostamento settimanale dal Ticino al luogo di lavoro (abbonamento generale FFS: fr. 2'600.– all'anno) e di avere riconosciuto un'ulteriore deduzione, sufficiente a coprire i costi per lo spostamento in automobile da __________ a __________.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ ribadisce la necessità, per lui, di servirsi del mezzo di trasporto privato per recarsi settimanalmente a lavorare, giacché, dovendosi spostare con i mezzi pubblici, sarebbe costretto ad impiegare il doppio del tempo necessario con l'automobile. Sottolinea inoltre la necessità di servirsi dell'automobile anche per gli spostamenti quotidiani fra il luogo di lavoro e la residenza settimanale.\nAll'udienza del 29 febbraio 1996, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.\n3. 3.1.\nSia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:\na) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;\nb) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;\nc) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;\nd) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.\nTra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).\n3.2.\nPer le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.\n"}