23'800.-. 5. Viste le particolarità della fattispecie, caratterizzata da un lato da un errore dell'Ufficio di tassazione e dall'altro dalla sopravvenienza di un nuovo elemento (il riparto dell'autorità fiscale del Cantone di domicilio), suscettibile di influire sulla decisione, appare opportuno annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità di tassazione. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 LT dichiara e pronuncia 1.