{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-216_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19129&nX40_KEY=4711555&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5e7a11b9d46d6ac50ca4ac55d93fca56"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.216"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.216"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.216"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:32:36", "Checksum": "7f042b2bc9d864b4f654b0fe87675991", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.216\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.2.\nQuanto alla deduzione degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa). Può quindi verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone. In un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza; ciò significa, in altre parole, che tali interessi passivi debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.). Per la determinazione degli attivi patrimoniali e dei debiti inerenti si terrà conto sia della sostanza privata che di quella aziendale (cfr. DTF 97 I 36, cons. 3 p. 421; inoltre Locher, op. cit., §. 5, II, A, n. 6). Quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da attribuire al \"reddito restante\" (cfr. Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7, 16). L'eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; inoltre Locher, op. cit., §. 9, II, n. 8; RDAT I-1994 p. 304 s.).\n4. 4.1.\nIl ricorrente si richiama al riparto intercantonale emesso dall' Ufficio di tassazione di __________, chiedendo che la sostanza imponibile nel Canton Ticino corrisponda all'importo accertato da tale autorità. Tale riparto si fonda tuttavia su un errore manifesto: la sostanza situata nel Canton Ticino è commisurata in fr. 246'377.–, anziché in fr. 410'629.– come stabilito correttamente dall'autorità fiscale ticinese conformemente al valore di stima ufficiale dell’immobile; inoltre, il valore di ripartizione è stato calcolato applicando a tale valore il coefficiente previsto per i valori fiscali cantonali del Cantone __________ -__________ (200%) anziché del canton Ticino (120%). Orbene, l'art. 46 cpv. 2 Cost., che mira ad impedire i casi di doppia imposizione non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, ma, al contrario, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht p. 387 ss. ). L'autorità fiscale cantonale deve soltanto rispettare le norme federali intese ad evitare una doppia imposizione (DTF 99 Ia 675; Locher, Doppelbesteuerung III V. § 10, II n. 20).\nNe consegue che l'autorità di tassazione del Cantone di domicilio non ha la facoltà di modificare i fattori imponibili accertati dall'autorità competente.\n4.2.\nNel caso concreto, tuttavia, anche la decisione dell'Ufficio di tassazione di __________ -__________ contiene un errore. Mentre la motivazione della decisione dice «Reclamo ammesso come a domanda», ed infatti è stata concessa la deduzione proporzionale degli interessi passivi fatti valere, per complessivi fr. 4'381.–, non è stato invece preso in considerazione il debito corrispondente. A conferma dell'ipotesi che si sia trattato di un errore, va detto comunque che la ripartizione intercantonale degli elementi imponibili, allegata alla decisione in questione, considera invece il debito complessivo di fr. 395'000.-, che viene poi correttamente ripartito in proporzione agli attivi di ogni singolo cantone.\n4.3.\nNe consegue che la decisione impugnata deve essere riformata, nel senso che al Canton Ticino è attribuita una quota parte del debito ipotecario, corrispondente alla proporzione dell'intero patrimonio. Alla luce dei dati contenuti nel riparto intercantonale del 16 settembre 1995, emesso dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio, ed allegato al ricorso, si giustifica di rettificare anche i rimanenti dati contenuti nella ripartizione dell' Ufficio di tassazione di __________ -__________, anche se si tratta di difformità di poco conto. Devono dunque essere corretti, p. es., i valori della sostanza situata nel Cantone __________ -__________, ma anche gli interessi ipotecari, che ammontano complessivamente non a fr. 24'600.- ma a fr. 23'800.-.\n5. Viste le particolarità della fattispecie, caratterizzata da un lato da un errore dell'Ufficio di tassazione e dall'altro dalla sopravvenienza di un nuovo elemento (il riparto dell'autorità fiscale del Cantone di domicilio), suscettibile di influire sulla decisione, appare opportuno annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità di tassazione.\nNon si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. La decisione su reclamo del 21 agosto 1995 è annullata e gli atti sono rinviati all' Ufficio di tassazione di __________ -__________, perché emetta una nuova decisione ed un nuovo riparto, conformemente a quanto illustrato nella motivazione della presente sentenza.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}