{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-216_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19129&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5e7a11b9d46d6ac50ca4ac55d93fca56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.216"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.216"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.216"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:19:39", "Checksum": "794698855873d276e74fcfea5de3c735", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.216\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 10 ottobre 1995\nin materia di: IC 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con decisione del 26 giugno 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ __________, limitatamente imponibile nel Canton Ticino per il fatto di avervi acquistato un immobile il 18 giugno 1993, la tassazione IC 1993/94. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 20'525.-- (reddito della sostanza fr. 25'100.--; deduzioni relative fr. 4'575.--); il patrimonio in fr. 400'504.-- (valore di stima fr. 410'629.--; debiti privati fr. 10'125.--).\nCon reclamo del 19 luglio 1995, il contribuente contestava la mancata deduzione degli oneri ipotecari e dei relativi interessi passivi. L'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il reclamo, elevando le deduzioni relative alla sostanza a fr. 8'146.– e concedendo ulteriori detrazioni di fr. 268.– per oneri assicurativi e di fr. 540.– per figli a carico.\n2. Con tempestivo ricorso, inviato all'autorità di tassazione, ma da questa trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza, __________ __________ impugna la decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione. Lamenta una doppia imposizione del patrimonio, per il fatto che dal riparto intercantonale provvisorio, emesso dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio, il patrimonio imponibile attribuito al Canton Ticino ammonta a fr. 153'236.–, anziché fr. 400'504.–, come stabilito nella decisione impugnata.\n3. 3.1.\nL'art. 8 cpv. 2 LT recita:\n«La deduzione dei debiti, in capitale ed interessi, è limitata a quelli riconosciuti dalla presente legge, ed è ammessa, ove il contribuente possegga sostanza in altri cantoni, o all'estero, proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta».\nIl Tribunale federale, partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno alla sua sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti). Segnatamente:\n- i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261). Tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile. Essi sono da attribuire, in relazione all'oggetto cui si riferiscono, al cantone di situazione dell'immobile;\n- gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza e credito (cfr. DTF 63 I 72, confermato in DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, cons. 2a p. 123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e riferimenti);\n- le deduzioni sociali, in quanto non considerate in rapporto organico con un determinato reddito bensì pertinenti al reddito complessivo, vengono effettuate in proporzione ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (DTF 104 Ia 260 e ss., confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2). Il principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando l'assoggettamento del contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF II CDP dell'8 novembre 1985 in re B., cons. 5a, in RTT 1987, n. 4, p. 697 ss.; CDT n. __________-__________ del __________ 1993 in re F.A., in RDAT __________ -__________ p. __________ ss.).\n"}