che, in simili circostanze, non si giustifica di infliggere una qualsivoglia sanzione a due dei ricorrenti, cioè ai signori __________ e __________ __________, cui non è mai stata direttamente richiesta la collaborazione prevista dagli articoli 202 LT 1994 e 128 LIFD; - che, comunque, in virtù dei principi generali del diritto penale, applicabili anche alle contravvenzioni fiscali, in nessun modo avrebbe potuto giustificarsi l'inflizione di un'unica multa a più persone, senza tener conto della rispettiva posizione penale e della responsabilità soggettiva di ciascuno; - che, pertanto, la multa, inflitta ai tre ricorrenti, deve essere annullata.