che, con lettera del 20 luglio i contribuenti contestavano l'obbligo di pagare la tassa di diffida di fr. 30.–, argomentando di avere ottenuto una proroga per la presentazione delle proprie dichiarazioni fiscali personali; - che, con decisione su reclamo del 28 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione respingeva il gravame, richiamandosi ad una lettera già indirizzata loro in data 24 maggio 1995, in cui era stato spiegato che dall'obbligo di presentare le dichiarazioni personali doveva essere distinto quello di inoltrare il questionario per le comproprietà e le altre indivisioni;