– (imponibile fr. 340'000.–, con aliquota massima del 3,162‰); - che, per contribuenti limitatamente imponibili, debitori di un'imposta cantonale superiore a fr. 3'000.–, ma con reddito globale superiore a fr. 300'000.–, il già citato tariffario della Divisione delle contribuzioni commisura la multa in fr. 300.–; - che, per la prima recidiva, è previsto il raddoppio della multa, che nella fattispecie si eleva pertanto a fr. 600.–; - che il ricorso è dunque parzialmente accolto, sicché si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1.