- che, per i contribuenti limitatamente imponibili e per quelli illimitatamente imponibili con elementi di reddito e di sostanza sottostanti ad altre sovranità fiscali, la multa deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto, da una parte, dell'imposta cantonale effettivamente dovuta nel Cantone per il precedente periodo, e dall'altra della totalità dei redditi e della sostanza ovunque posti; - che, nella fattispecie, la sanzione dovrebbe dunque essere commisurata, da un lato, all'imposta cantonale dovuta dai ricorrenti per il periodo 1993/94, e, dall'altro, al reddito globale dello stesso periodo, secondo il tariffario menzionato;