art. 174 LIFD e art. 257 LT 1994); - che, nella fattispecie, i ricorrenti non contestano la violazione dell'obbligo procedurale, ma si limitano a chiedere una riduzione dell'importo della sanzione; - che, di conseguenza, la dichiarazione fiscale si deve ritenere inoltrata solo successivamente all'intimazione della multa, la quale è pertanto pienamente legittima; - che, nella determinazione della multa disciplinare, le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare unico comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale (cfr.