{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-214_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19127&nX40_KEY=4711554&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "53a154c9d138a03a542af7129ae5e4f0"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.214"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.214"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.214"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:58:09", "Checksum": "a51d52e1c73d930b9e51294c90110656", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.214\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sul ricorso del 9 ottobre 1995\nin materia di: multa disciplinare\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n- che, non avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96 nel termine prescritto, l'Ufficio di tassazione (UT) di __________ -__________ inviava loro dapprima un richiamo e quindi, in data 17 maggio 1995, una diffida raccomandata;\n- che, contestualmente alla diffida, l'autorità fiscale assegnava loro d'ufficio una proroga del termine di ulteriori dieci giorni;\n- che, tuttavia, non essendo ancora pervenuta la dichiarazione, con decisione del 21 giugno 1995, l'UT infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 1'100.–;\n- che, in seguito a reclamo, la multa veniva confermata dall'UT con decisione dell'11 settembre 1995;\n- che, con tempestivo ricorso, __________ e __________ __________ postulano una riduzione della multa da fr. 1'100.– a fr. 100.–, per tenere conto in particolar modo della circostanza che essi hanno alienato la loro casa di __________;\n- che, per la violazione di norme d'ordine, quali la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta, il contribuente é punito, sia dal diritto cantonale sia dal diritto federale, con una multa di 1'000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10'000 franchi al massimo (cfr. art. 174 LIFD e art. 257 LT 1994);\n- che, nella fattispecie, i ricorrenti non contestano la violazione dell'obbligo procedurale, ma si limitano a chiedere una riduzione dell'importo della sanzione;\n- che, di conseguenza, la dichiarazione fiscale si deve ritenere inoltrata solo successivamente all'intimazione della multa, la quale è pertanto pienamente legittima;\n- che, nella determinazione della multa disciplinare, le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare unico comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), commisurato alla capacità contributiva;\n- che, per i contribuenti limitatamente imponibili e per quelli illimitatamente imponibili con elementi di reddito e di sostanza sottostanti ad altre sovranità fiscali, la multa deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto, da una parte, dell'imposta cantonale effettivamente dovuta nel Cantone per il precedente periodo, e dall'altra della totalità dei redditi e della sostanza ovunque posti;\n- che, nella fattispecie, la sanzione dovrebbe dunque essere commisurata, da un lato, all'imposta cantonale dovuta dai ricorrenti per il periodo 1993/94, e, dall'altro, al reddito globale dello stesso periodo, secondo il tariffario menzionato;\n- che, tuttavia, l'ultima tassazione cresciuta in giudicato, cui ci si potrebbe richiamare, risale al periodo fiscale 1989/90, e si riferisce ad una situazione personale ben diversa da quella attuale dei ricorrenti, per il fatto che il prof. __________ __________ non era ancora coniugato ed era stato imposto per un reddito straordinario, cioè per l'utile da commercio professionale di immobili, conseguito alienando la casa che possedeva ad __________;\n- che ne consegue che, se si vuole che la sanzione rifletta la capacità contributiva del ricorrente, è opportuno fondarsi sulla sua posizione economica successiva, tenendo dunque presente che, dopo la vendita della casa di __________, egli è ormai imponibile nel Cantone solo per il valore della casa di __________ e per il relativo reddito;\n- che l'imposta sul reddito del periodo 1993/94 ammonterà pertanto verosimilmente a circa fr. 2570.– (imponibile fr. 22'100.– dedotto il 25%, con aliquota commisurata ad un reddito globale di fr. 550'000.–, pari cioè al 15,522%) e quella sulla sostanza a fr. 1'075.– (imponibile fr. 340'000.–, con aliquota massima del 3,162‰);\n- che, per contribuenti limitatamente imponibili, debitori di un'imposta cantonale superiore a fr. 3'000.–, ma con reddito globale superiore a fr. 300'000.–, il già citato tariffario della Divisione delle contribuzioni commisura la multa in fr. 300.–;\n- che, per la prima recidiva, è previsto il raddoppio della multa, che nella fattispecie si eleva pertanto a fr. 600.–;\n- che il ricorso è dunque parzialmente accolto, sicché si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 settembre 1995 è riformata nel senso che la multa è ridotta da fr. 1'100.– a fr. 600.–.\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\nNon si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}