1'166.40, che in realtà si è visto riferirsi in parte al 1992, appare tuttavia equo annullare anche la diffida e la relativa tassa. L'autorità di tassazione provvederà a notificare al ricorrente nuovi conteggi, con gli importi esatti conformemente alla decisione dell’11 aprile 1995, cresciuta in giudicato. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 LT 1976 dichiara e pronuncia 1. Sono annullate la decisione su reclamo del 29 settembre 1995, la «notifica imposte alla fonte» del 22 agosto 1995 e la diffida di pagamento del 22 agosto 1995. 2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv.