5.1. L'art. 242 LT 1994 stabilisce che, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (cpv. 3); contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro trenta giorni (cpv. 4). Il Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 precisa che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento viene percepita una tassa di fr. 30.– (art. 21).