Ebbene, deve in primo luogo essere rilevato che la seconda decisione, quella dell'11 aprile 1995, equivaleva in realtà ad una decisione su reclamo, poiché faceva seguito ad uno scritto con cui il debitore aveva tempestivamente censurato le modalità di calcolo della trattenuta alla fonte, adottate con la decisione del 12 gennaio 1995. Ma, soprattutto, non trova alcuna giustificazione l'emissione della c.d. «notifica imposte alla fonte» del 22 agosto 1995, che, oltre a contenere una inesattezza, per il fatto di riferire il debito d'imposta di fr.