1'166.40 era riferito al solo periodo 1993 e non più agli anni 1992 e 1993. Tale ultima decisione attribuiva peraltro al debitore un nuovo termine di reclamo di trenta giorni. Ebbene, deve in primo luogo essere rilevato che la seconda decisione, quella dell'11 aprile 1995, equivaleva in realtà ad una decisione su reclamo, poiché faceva seguito ad uno scritto con cui il debitore aveva tempestivamente censurato le modalità di calcolo della trattenuta alla fonte, adottate con la decisione del 12 gennaio 1995.