4.2. Nel caso in esame, l'autorità di tassazione ha manifestamente disatteso il suddetto principio. Notificata, infatti, in data 12 gennaio 1995, una decisione che accertava le trattenute d'imposta per il contribuente __________ __________ relative agli anni 1992 e 1993, l'Ufficio imposte alla fonte ha poi annullato detta decisione il successivo 11 aprile 1995, allorché ha proposto un nuovo calcolo delle imposte da trattenere. Non ricevendo il pagamento richiesto, ha poi intimato al debitore dell'imposta alla fonte una ulteriore decisione, che differiva dall'ultima per il solo fatto che lo scoperto di fr. 1'166.40 era riferito al solo periodo 1993 e non più agli anni 1992 e 1993.