Primo effetto della sostituzione fiscale è la c.d. sostituzione nel pagamento. Nel caso dell'imposta alla fonte, si ha evidentemente una di quelle figure che la dottrina chiama sostituzione cumulativa – per distinguerle dalla sostituzione privativa – in cui cioè l'obbligo del pagamento del sostituto non esclude quello solidale del contribuente sostituito (cfr. Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 64; Rivier, op. cit., p. 70). Infatti, come già si è visto, la legge tributaria stabilisce espressamente una responsabilità solidale del contribuente e del datore di lavoro (art. 237 cpv.