1.2. Con una ulteriore decisione del 22 agosto 1995, intestata «Notifica imposte alla fonte», l'Ufficio imposte alla fonte chiedeva nuovamente allo stesso debitore dell'imposta il pagamento di fr. 1'166.40, corrispondenti all'imposta non trattenuta. Anche quest'ultima decisione attribuiva al debitore un termine di reclamo di trenta giorni. L'__________. __________ la impugnava con reclamo del 29 agosto 1995, adducendo di avere già pagato tutti gli importi dovuti per gli anni 1993 e 1994. Lo stesso 22 agosto 1995, l'autorità di tassazione intimava al debitore anche una diffida di pagamento, accompagnata da una tassa di diffida di fr. 30.–. Anche contro tale tassa l'__________.