1.1. Con una nuova decisione dell'11 aprile 1995, l'autorità di tassazione riduceva l'importo precedentemente calcolato a complessivi fr. 1'166.40 (cioè fr. 645.– per il 1992 e fr. 570.– per il 1993, dedotta la provvigione del 4%), spiegando di avere applicato al dipendente in questione l'aliquota massima, lavorando egli in Svizzera solo 120 giorni all'anno. La decisione concludeva avvertendo che «la presente annulla e sostituisce la precedente del 12 gennaio 1995», ma attribuiva poi al debitore un termine di trenta giorni per reclamare allo stesso Ufficio.