{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-213_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19126&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da0470e0bb73c8d0954bfa56dc6b5ef2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.213"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:18", "Checksum": "321562b4d4febc0dc8f648954f3299e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.213\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nNel caso in esame, l'autorità di tassazione ha manifestamente disatteso il suddetto principio. Notificata, infatti, in data 12 gennaio 1995, una decisione che accertava le trattenute d'imposta per il contribuente __________ __________ relative agli anni 1992 e 1993, l'Ufficio imposte alla fonte ha poi annullato detta decisione il successivo 11 aprile 1995, allorché ha proposto un nuovo calcolo delle imposte da trattenere. Non ricevendo il pagamento richiesto, ha poi intimato al debitore dell'imposta alla fonte una ulteriore decisione, che differiva dall'ultima per il solo fatto che lo scoperto di fr. 1'166.40 era riferito al solo periodo 1993 e non più agli anni 1992 e 1993. Tale ultima decisione attribuiva peraltro al debitore un nuovo termine di reclamo di trenta giorni.\nEbbene, deve in primo luogo essere rilevato che la seconda decisione, quella dell'11 aprile 1995, equivaleva in realtà ad una decisione su reclamo, poiché faceva seguito ad uno scritto con cui il debitore aveva tempestivamente censurato le modalità di calcolo della trattenuta alla fonte, adottate con la decisione del 12 gennaio 1995.\nMa, soprattutto, non trova alcuna giustificazione l'emissione della c.d. «notifica imposte alla fonte» del 22 agosto 1995, che, oltre a contenere una inesattezza, per il fatto di riferire il debito d'imposta di fr. 1'166.40 al solo 1993 anziché agli anni 1992 e 1993, trascura completamente la sopravvenuta res iudicata della decisione dell'11 aprile 1995, mai impugnata dal debitore, al quale pure era stato attribuito un termine di 30 giorni per reclamare.\nVenendo all'esame della decisione su reclamo impugnata dinanzi alla Camera di diritto tributario, due sono le interpretazioni che possono essere date:\n· tale decisione ha per oggetto la notifica dell'11 aprile 1995, come sembra ritenere la stessa autorità, che parla di reclamo «contro la nostra decisione del 11.04.95»: in tal caso però – anche tralasciando il fatto che l'autorità competente avrebbe dovuto essere questa Camera, quale autorità di ricorso – il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo (decisione del 12 aprile, reclamo/ricorso del 29 agosto!);\n· oppure l'oggetto è la decisione del 22 agosto 1995, come ritiene invece il debitore dell'imposta: in questo caso però l'autorità di tassazione pone in essere una nuova procedura avente lo stesso oggetto di quella già conclusasi con il sopraggiungere della res iudicata relativa alla decisione dell'11 aprile 1995, con la sola differenza che la trattenuta d'imposta in questione sarebbe arbitrariamente limitata al solo anno 1993, anziché anche al 1992, come dovrebbe essere.\n4.3.\nDi conseguenza, devono essere annullate tanto l'impugnata decisione del 29 settembre 1995 quanto la «notifica imposte alla fonte» del 22 agosto 1995.\n5. Tassa di diffida\n5.1.\nL'art. 242 LT 1994 stabilisce che, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (cpv. 3); contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro trenta giorni (cpv. 4). Il Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 precisa che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento viene percepita una tassa di fr. 30.– (art. 21).\n5.2.\nNella fattispecie, non trova applicazione l'art. 242 LT 1994, per il fatto che con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, è stata sì abrogata fra l'altro la legge tributaria del 28 settembre 1976, ma quest'ultima rimane peraltro applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge (art. 324 LT 1994).\nPotrebbe pertanto entrare in considerazione, tutt'al più, l'applicazione dell'art. 219 cpv. 2 LT 1976 e del relativo regolamento del 29 settembre 1986, che commisurava la tassa di diffida in fr. 20.– (art. 2 Regolamento concernente il prelievo di una tassa per diffide in materia fiscale, del 29 settembre 1986).\nIn considerazione delle complicazioni e degli errori che hanno costellato la procedura sfociata nella diffida del 22 agosto 1995, che, fra l'altro, attribuiva al solo 1993 il debito d'imposta di fr. 1'166.40, che in realtà si è visto riferirsi in parte al 1992, appare tuttavia equo annullare anche la diffida e la relativa tassa. L'autorità di tassazione provvederà a notificare al ricorrente nuovi conteggi, con gli importi esatti conformemente alla decisione dell’11 aprile 1995, cresciuta in giudicato.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 LT 1976\ndichiara e pronuncia\n1. Sono annullate la decisione su reclamo del 29 settembre 1995, la «notifica imposte alla fonte» del 22 agosto 1995 e la diffida di pagamento del 22 agosto 1995.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}