{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-213_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19126&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da0470e0bb73c8d0954bfa56dc6b5ef2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.213"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:18", "Checksum": "321562b4d4febc0dc8f648954f3299e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.213\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.3.\nCon decisione del 21 settembre 1995, l'Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo contro la tassa di diffida, essendo tuttora scoperti i debiti d'imposta per il cui pagamento egli era stato diffidato.\nCon decisione del 29 settembre 1995, poi, la stessa autorità respingeva anche il reclamo contro la «nostra decisione del 11.04.95».\n2. In data 4 ottobre 1995, l'__________. __________ __________ ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro le suddette decisioni dell'Ufficio imposte alla fonte. Allega copiosa documentazione della sua corrispondenza degli ultimi anni con l'Ufficio imposte alla fonte, sottolineando l'impossibilità di accertare quale delle numerose decisioni ricevute per gli stessi debiti debba considerarsi notifica ufficiale. Quanto poi al richiamo ed alla diffida di pagamento, rileva che gli stessi menzionano esclusivamente l'anno 1993, ma riportano lo stesso importo di fr. 1'166.40 che dovrebbe riferirsi alle imposte degli anni 1992 e 1993.\n3. 3.1.\nSi osserva, in primo luogo, che dalla legge tributaria emerge chiaramente che debitore dell'imposta alla fonte è il datore di lavoro, che ha l'obbligo di trattenere l'imposta dovuta sul salario e di riversarla periodicamente all'autorità fiscale competente. Ciò non toglie che contribuente sia pur sempre l'impiegato e non già il datore di lavoro (cfr. Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 296). Fra datore di lavoro e lavoratore – o, se si preferisce, fra debitore della prestazione e contribuente (art. 237 LT) – vi è inoltre una responsabilità solidale nei confronti del fisco.\nNell'imposta alla fonte si ha un caso di sostituzione fiscale. Si ha sostituzione fiscale quando tutti o alcuni obblighi e diritti di un soggetto fiscale passano per legge e ad un'altra persona, il sostituto, senza che quest'ultima adempia i requisiti dell'obbligo fiscale soggettivo; tali requisiti devono essere integrati nella persona del soggetto fiscale. Il rapporto giuridico di imposta tra ente pubblico e soggetto fiscale resta intatto. Così, nel caso dell'imposizione alla fonte, soggetto fiscale è il lavoratore straniero, nella cui persona devono pertanto essere integrati i presupposti dell'obbligo fiscale; il datore di lavoro, che deve trattenere l'imposta dal salario e riversarla allo Stato, è invece sostituto fiscale del lavoratore (Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 137 s.). Alcuni autori definiscono il ruolo attribuito dalla legge al datore di lavoro come una sorta di funzione fiduciaria tra soggetto fiscale ed autorità di tassazione (cfr. Richenberger, Die Quellenbesteuerung von Erwerbseinkommen in der Schweiz, in ZBl 70, p. 290; Zuppinger, Zur zürcherischen Verordnung, in ZBl 59, p. 550; cfr. CDT n. __________ del __________ 1989 in re La.).\nPrimo effetto della sostituzione fiscale è la c.d. sostituzione nel pagamento. Nel caso dell'imposta alla fonte, si ha evidentemente una di quelle figure che la dottrina chiama sostituzione cumulativa – per distinguerle dalla sostituzione privativa – in cui cioè l'obbligo del pagamento del sostituto non esclude quello solidale del contribuente sostituito (cfr. Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 64; Rivier, op. cit., p. 70). Infatti, come già si è visto, la legge tributaria stabilisce espressamente una responsabilità solidale del contribuente e del datore di lavoro (art. 237 cpv. 2 LT). Altro effetto dell'instaurazione di una sostituzione fiscale è la sostituzione nel procedimento; il soggetto fiscale sostituito non ha cioè più alcun diritto né obbligo di procedura fintantoché la sostituzione sussiste. La sostituzione nel procedimento, diversamente dalla sostituzione nel pagamento, è sempre privativa, in quanto il contribuente è del tutto escluso dalla partecipazione al procedimento (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 66; CDT n. __________-__________ del __________ 1993 in re C.S.).\n4. Ricupero imposta non trattenuta\nCome detto in narrativa, il ricorrente ha impugnato con reclamo all'Ufficio imposte alla fonte la decisione del 22 agosto 1995, che si riferisce alla trattenuta alla fonte a carico dei dipendenti senza permesso di domicilio per l'anno 1993. La decisione su reclamo, oggetto del ricorso a questa Camera, menziona invece come oggetto del reclamo la decisione dell'11 aprile 1995. Nella succinta motivazione della decisione su reclamo, infatti, ci si riferisce alle imposte non solo dell'anno 1993 ma anche dell'anno 1992.\n4.1.\nAnalogamente alle decisioni dei tribunali civili, anche le decisioni e le sentenze amministrative conoscono la cosa giudicata formale e la cosa giudicata materiale. La prima fa sì che se una decisione amministrativa è divenuta definitiva l'autorità amministrativa non può più esaminarla. La seconda fa sì che una decisione definitiva vincola le parti, il giudice e le autorità: le stesse persone possono sottoporre la stessa controversia alla stessa autorità, in base agli stessi fatti, con le stesse richieste e con le stesse motivazioni, non più di una volta (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 253 ss.). Contro una decisione passata in giudicato restano esperibili soltanto i rimedi giuridici straordinari, che nel caso del diritto tributario sono essenzialmente rappresentati dalla revisione, dalla rettificazione di errori di calcolo e dal ricupero dell'imposta.\n"}