{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-213_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19126&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da0470e0bb73c8d0954bfa56dc6b5ef2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.213"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.213"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:18", "Checksum": "321562b4d4febc0dc8f648954f3299e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.213\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 80.95.00213 |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 5 ottobre 1995\nin materia di: imposte alla fonte e tassa di diffida\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________. __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. In data 12 gennaio 1995, l'Ufficio imposte alla fonte notificava all'__________. __________ __________ una decisione, con la quale chiedeva il versamento di fr. 3'500.15, corrispondenti all'imposta non trattenuta sulle retribuzioni pagate al dipendente __________ __________ negli anni 1992 e 1993. Lo stesso giorno, l'autorità di tassazione riceveva dal suddetto debitore d'imposta il conteggio annuale per il dipendente in questione, nel quale peraltro l'imposta trattenuta era commisurata in soli fr. 20.–.\nNon spiegandosi la differenza fra gli importi accertati, l'__________. __________ chiedeva un colloquio con i funzionari dell'Ufficio imposte alla fonte.\n1.1.\nCon una nuova decisione dell'11 aprile 1995, l'autorità di tassazione riduceva l'importo precedentemente calcolato a complessivi fr. 1'166.40 (cioè fr. 645.– per il 1992 e fr. 570.– per il 1993, dedotta la provvigione del 4%), spiegando di avere applicato al dipendente in questione l'aliquota massima, lavorando egli in Svizzera solo 120 giorni all'anno. La decisione concludeva avvertendo che «la presente annulla e sostituisce la precedente del 12 gennaio 1995», ma attribuiva poi al debitore un termine di trenta giorni per reclamare allo stesso Ufficio.\n1.2.\nCon una ulteriore decisione del 22 agosto 1995, intestata «Notifica imposte alla fonte», l'Ufficio imposte alla fonte chiedeva nuovamente allo stesso debitore dell'imposta il pagamento di fr. 1'166.40, corrispondenti all'imposta non trattenuta. Anche quest'ultima decisione attribuiva al debitore un termine di reclamo di trenta giorni. L'__________. __________ la impugnava con reclamo del 29 agosto 1995, adducendo di avere già pagato tutti gli importi dovuti per gli anni 1993 e 1994.\nLo stesso 22 agosto 1995, l'autorità di tassazione intimava al debitore anche una diffida di pagamento, accompagnata da una tassa di diffida di fr. 30.–. Anche contro tale tassa l'__________. __________ insorgeva con tempestivo reclamo all'Ufficio cantonale di esazione.\n"}