Esse vanno invece confermate, nella misura in cui il conteggio si riferisce all’imposta immobiliare dell’ 1 o/oo del valore ufficiale di stima Su questi punto le decisioni risultano per altro incontestate, a giusta ragione, poiché l’imposta immobiliare proporzionale al valore di stima è pacificamente un tributo di natura reale legato alla proprietà dell’immobile (CDT n__________-__________ del __________ 1993 in re D. F.; inoltre, sulla natura reale dell’imposta immobiliare, Sammlung BGE no __________ bis = STF del 10 febbraio 1984 in re Fondazione X.).