di conseguenza le decisioni dell’autorità fiscale cantonale e di quella comunale devono essere annullate nella misura in cui estendono il conteggio dell’ipoteca legale anche all’imposta sull’utile immobiliare. Esse vanno invece confermate, nella misura in cui il conteggio si riferisce all’imposta immobiliare dell’ 1 o/oo del valore ufficiale di stima Su questi punto le decisioni risultano per altro incontestate, a giusta ragione, poiché l’imposta immobiliare proporzionale al valore di stima è pacificamente un tributo di natura reale legato alla proprietà dell’immobile (CDT n__________-__________ del __________ 1993 in re D. F.;