{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-210_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19124&nX40_KEY=4711553&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "628dfba63279b4a81c8f0ae7fe5d5df2"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.210"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.210"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.210"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:58:24", "Checksum": "e558cde01575077f6786946dcdd901e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.210\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.5\nNe viene quindi, da quanto precede, che l'istituto dell'ipoteca legale non tutela l'incasso dell'imposta sull'utile ordinario delle persone giuridiche da parte dello Stato, nemmeno di quello derivante da ammortamenti precedentemente effettuati o concessi ma che viene alla luce solo per effetto della vendita dell'immobile.\nI ricorsi devono pertanto essere accolti; di conseguenza le decisioni dell’autorità fiscale cantonale e di quella comunale devono essere annullate nella misura in cui estendono il conteggio dell’ipoteca legale anche all’imposta sull’utile immobiliare. Esse vanno invece confermate, nella misura in cui il conteggio si riferisce all’imposta immobiliare dell’ 1 o/oo del valore ufficiale di stima\nSu questi punto le decisioni risultano per altro incontestate, a giusta ragione, poiché l’imposta immobiliare proporzionale al valore di stima è pacificamente un tributo di natura reale legato alla proprietà dell’immobile (CDT n__________-__________ del __________ 1993 in re D. F.; inoltre, sulla natura reale dell’imposta immobiliare, Sammlung BGE no __________ bis = STF del 10 febbraio 1984 in re Fondazione X.).\nGli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’autorità fiscale, perché allestisca nuovi conteggi, limitati all’imposta immobiliare e ai relativi interessi).\n6. L’esito dei ricorsi giustifica il riconoscimento delle ripetibili alle parti vittoriose.\nRichiamato quanto esposto al consid. 4, esse vengono calcolate globalmente in base al valore complessivo delle imposte sull’utile immobiliare, che le autorità fiscali cantonale e comunale pretendevano essere assistite da ipoteca legale, e poste a carico solidalmente comune in ragione di tre quinti al Cantone e dei restanti due quinti al Comune.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 LT-1976 e 231 LT-1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto a’ sensi dei considerandi.\n§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 25 agosto 1995 dell’UTPG e quelle del 6 settembre 1995 del Comune di __________ sono annullate nella misura in cui estendono la garanzia dell’ipoteca legale, a carico di __________ __________, di __________ __________ e di __________ __________, alle imposte sull’utile immobiliare dell’esercizio 1988 della fallita __________ __________.\n§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’autorità fiscale per l’emissione di nuovi conteggi.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio. Ai ricorrenti viene riconosciuto, a titolo di ripetibili, un importo complessivo di fr. 3’500.--, in ragione di tre quinti a carico del Cantone e di due quinti del Comune.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e 230 cpv. 3 LT-1994).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}