Tutto ben considerato, e con quel margine di arbitrio, inteso come apprezzamento, che ogni valutazione comporta, non vi sono motivi, nel caso concreto, che possano indurre questa Corte a scostarsi dalla consolidata prassi cantonale ticinese, che prevede una rivalutazione dei valori unitari tedeschi in ragione di cinque volte e di raffrontarli poi, una volta tradotti in franchi svizzeri, con i valori di stima ticinesi. Ciò si giustifica, a maggior ragione, se si considera che, in ambito fiscale, l’applicazione della legge deve rispondere a criteri di praticabilità e di semplicità (cfr. anche RF 51/1996 p. 140).