6.2. Né la citata Convenzione di doppia imposizione tra Svizzera e Germania né l'accordo amichevole del 29 marzo / 19 maggio 1976 impongono alle autorità di tassazione dei due Stati contraenti prescrizioni sulla stima degli immobili. È pertanto applicabile esclusivamente il diritto interno svizzero. La Circolare 30 aprile 1987 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni precisa che «dall'esperienza attuale risulta che i valori standard aumentati a partire dal 01.01.1974 in Germania (valori standard 1964 + aggiunta del 40%) sono sostanzialmente al di sotto del valore venale. Inchieste tedesche (cfr. Klaus Tipke, Steuerrecht, 10a ed.