In particolare rilevava che i valori immobiliari svizzeri non erano stati valutati al valore IFD (1,3 volte il valore di stima cantonale), che era stata considerata unicamente la sostanza aziendale tedesca e non quella svizzera e che di fatto la rivalutazione degli Einheitswerte tedeschi effettuata dall’Ufficio di tassazione era di ben 6,71 volte, di contro alle 5 previste dall’Amministrazione federale delle contribuzioni. Dopo aver sentito il rappresentante del contribuente, l'Ufficio di tassazione di Locarno, con decisione su reclamo del 16 gennaio 1995, respingeva il reclamo, rilevando che gli interessi passivi andavano dedotti secondo la loro localizzazione.