{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-09-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-20_1997-09-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18925&nX40_KEY=4933387&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8f93b41a7c96e92fd409a58a5d22d8e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.20"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:44:21", "Checksum": "6a39a95d451b4cb27182054412744bc0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.2.\nNé la citata Convenzione di doppia imposizione tra Svizzera e Germania né l'accordo amichevole del 29 marzo / 19 maggio 1976 impongono alle autorità di tassazione dei due Stati contraenti prescrizioni sulla stima degli immobili. È pertanto applicabile esclusivamente il diritto interno svizzero.\nLa Circolare 30 aprile 1987 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni precisa che «dall'esperienza attuale risulta che i valori standard aumentati a partire dal 01.01.1974 in Germania (valori standard 1964 + aggiunta del 40%) sono sostanzialmente al di sotto del valore venale. Inchieste tedesche (cfr. Klaus Tipke, Steuerrecht, 10a ed., Colonia 1985, pag. 385 e segg.) hanno mostrato per esempio che già nel 1977 il valore standard aumentato del 40% si situava, a seconda del tipo di immobile, ancora soltanto tra il 20 e il 42% del valore venale e che nel 1980 il valore standard del 1965 senza aggiunta rappresentava nel caso di beni immobili non edificati una media del 10% soltanto del valore di mercato». L’AFC nella citata Circolare, reputa inoltre che nemmeno applicando schematicamente un fattore correttivo di 1,8 si perviene a un'imposizione corretta e trae la conclusione che si giustifica una «valutazione che prende in considerazione il valore venale del mercato a livello del valore fiscale della sostanza svizzera dei beni immobiliari situati in Germania».\n6.3.\nPrecedentemente i valori unitari tedeschi venivano moltiplicati, secondo una prassi confermata anche dal Tribunale federale, per cinque volte (cfr. Locher/Meier/v.Siebenthal/Kolb, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland, B Annesso I n. 5; RF 51/1996 p. 139).\nIn un recente giudizio, il Tribunale amministrativo del Canton Friburgo (RF 51/1996 p. 137) ha esaminato la prassi che si è instaurata nei diversi Cantoni, dopo la pubblicazione della Circolare dell’AFC del 30 aprile 1987. Dalla sentenza friburghese si evince che ad es. nel Canton Turgovia il fattore di rivalutazione è del 3,5, che nel Canton Grigioni è del 5, in quello di Basilea Campagna, così come in quello di Friburgo del 4.\nQuesta prassi, come rilevano anche i giudici friburghesi, non è criticata dalla dottrina (RF 51/1996 p. 139). Anzi, essa sembra adeguatamente rispondere alla necessità di disporre di valori comparabili, che tengano conto, da un lato, dell’inattendibile esiguità dei valori unitari tedeschi e, dall’altro, dei valori fiscali cantonali, i quali, a loro volta, soggiacciono, a livello federale, a dei correttivi per renderli omogenei su scala federale.\n7. 7.1.\nSi tratta ora di esaminare quale possa essere la via da seguire nel presente caso per poter disporre di valori omogenei e paragonabili.\nCerto è che la soluzione di stabilire un fattore cantonale di rivalutazione dei valori unitari tedeschi appare, in linea di principio, sostenibile, in quanto risponde anche a evidenti necessità pratiche di applicazione della legge da parte delle autorità fiscali cantonali e di sicurezza del diritto (cfr. anche RF 51/1996 p. 140). Il che non esclude, in casi del tutto particolari, che si possa far capo (anche) ad altri criteri.\n7.2.\nIl ricorrente ha proposto all’UT, nel corso dell’istruttoria ricorsuale, una proposta di ripartizione degli interessi passivi da dedurre fondata su modalità di calcolo specifiche.\nSecondo questa proposta il tasso di capitalizzazione della sostanza immobiliare ticinese, ossia la rendita percentuale rispetto alla stima, viene determinato in base al rapporto tra redditi netti in Ticino e valore ufficiale di stima degli immobili. Il tasso di capitalizzazione degli immobili in Germania, dal canto suo, viene determinato aggiungendo al tasso ticinese la differenza dei tassi di rendimento tedeschi e, con il tasso di capitalizzazione così ottenuto, si capitalizza poi il reddito degli immobili tedeschi. Dividendo infine il valore così ottenuto con i valori unitari, si ottiene così il fattore di rivalutazione (Aufwertungsfaktor) degli Einheitswerte, che corrisponde, secondo il metodo specifico proposto dal ricorrente, a un tasso del 5.37.\n"}