{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-09-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-20_1997-09-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18925&nX40_KEY=4933387&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8f93b41a7c96e92fd409a58a5d22d8e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.20"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:44:21", "Checksum": "6a39a95d451b4cb27182054412744bc0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 03.09.1997 80.1995.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNelle relazioni internazionali l'assoggettamento degli immobili avviene secondo le norme sulla doppia imposizione cantonale. È tuttavia imponibile almeno il reddito conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 1 LT). La deduzione dei debiti (capitale e interessi) è limitata a quelli riconosciuti dalla legge tributaria ed è ammessa proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta (cfr. art. 8 cpv. 2 LT). L'aliquota è quella corrispondente all'insieme del reddito, rispettivamente della sostanza. Nei rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 3 LT).\nPrincipi sostanzialmente analoghi valgono in materia di imposta federale diretta. Secondo l’art. 24 DIFD le deduzioni intere secondo l’art. 22, possono essere accordate solo se il reddito del contribuente è soggetto all’imposta. Se invece il reddito è soggetto solo in parte all’imposta, le deduzioni sono ammissibili nella proporzione esistente tra questa parte del reddito e l’intero reddito.\n4.2.\nSecondo l’art. 1 cpv. 2 LT 1976 restano comunque riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione, che quindi prevalgono sul diritto cantonale. Analoga riserva è contemplata dall’art. 3 cpv. 1 DIFD.\n5. 5.1.\nLa Convenzione di doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e la Repubblica federale tedesca è silente sulle modalità di deduzione degli interessi passivi. Ogni stato deduce debiti e interessi secondo il proprio diritto. La Svizzera applica i principi relativi alla deduzione proporzionale stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale (cfr. ASA 33 p. 51; Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel, 1983, p. 46 e p. 83; Höhn [a cura di], Handbuch des internationalen Steuerrechts der Schweiz, Berna, 1993, p. 316; Meyer-Marsilius/Hangarter, Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, ad art. 6, p. 3; Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, Berna 1996, p. 470; Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9 II; inoltre RF 51/1996 p. 137 ss).\n5.2.\nNon può dunque essere seguita la tesi dell’UT, nella misura in cui vorrebbe scostarsi dalla prassi seguita senza eccezioni da Confederazione e Cantoni per la deduzione dei debiti e degli interessi in materia di doppia imposizione internazionale.\nL’art. 8 cpv. 1 LT 1976 non può, in altre parole, essere interpretato al di fuori del contesto del diritto interno e convenzionale internazionale superiori.\n5.3\nÈ opportuno rilevare, a questo punto, che in materia di diritto intercantonale, il Tribunale federale, partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno alla loro sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro legame con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, consid. 4 p. 260 e riferimenti).\nI costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito (ad es. i costi di manutenzione e di gestione di un immobile) sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, consid. 4a p. 261). Gli interessi debitori, invece, vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza e credito (DTF 63 I 72, confermato in DTF 104 Ia 256, consid. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, consid. 2a p. 123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (DTF 104 Ia 256, consid. 4 b e riferimenti).\n6. 6.1.\nIl problema che si pone in questo contesto è quello di stabilire una valutazione per quanto possibile uniforme dei diversi attivi, vale a dire del valore da attribuire alla sostanza immobiliare posta in Germania per rapporto a quella posta in Svizzera, ritenuto che i valori unitari (Einheitswerte) tedeschi sono di gran lunga inferiori al valore reale degli immobili (cfr. Rivier, op. cit., p. 154; Meyer-Marsilius/Hangarter, op. cit., ad art. 6 p. 3; RF 51/1996 p. 137; Maute, Bewertung von deutschen Anteilsrechten und Grundstücken bei in der Schweiz Steuerpflichtigen, in RF 45/1990, p. 123 ss.).\n"}