Nulla si sa invece sul numero delle trasferte. In simili condizioni appare opportuno retrocedere gli atti all' Ufficio di tassazione perché si pronunci sull'entità delle spese deducibili, non senza prima aver impartito un congruo termine al ricorrente per produrre eventuali ulteriori prove, conteggi o spiegazioni e, se del caso, averlo sentito. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi. § Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per complemento d'istruzione e nuova decisione suscettibile di ricorso, conformemente al consid.