b LT 1976, delle spese per l'avanzamento professionale, ma unicamente di quelle di formazione. La LIFD, dal canto suo, menziona invece per la prima volta la non deducibilità delle spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD). Si tratta tuttavia, per quanto detto in precedenza, di una modifica meramente redazionale, che non implica alcuno mutamento sostanziale dei principi che presiedono e già presiedevano la deduzione per spese di perfezionamento professionale (per tutte: ASA 60 358; DTF 113 Ib 117, consid.