commento agli art. 26 e 27 del disegno di legge), in cui per altro la norma proposta menzionava espressamente solo il perfezionamento della formazione richiesta dall'esercizio della professione, sta chiaramente a indicare la volontà del legislatore federale di estendere considerevolmente la sfera delle spese professionali deducibili. Pur ammettendo che le spese di riconversione professionale, in quanto servissero alla preparazione di una nuova professione, rientravano sistematicamente tra le spese di formazione professionale vere e proprie, se ne ammetteva tuttavia la deduzione nella misura in cui erano in rapporto con la professione attuale, segnatamente quando il contribuente era indotto