{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-208_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19122&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a49d5b745d67673e3cc1e7504f093f42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.208"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.208"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:36", "Checksum": "68fcd60bfcb6975d81f0ef9d1248c94b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.208\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL'art. 25 cpv. 1 lett. e della previgente LT-1976 limitava invece la deduzione per spese di perfezionamento richieste dall'esercizio della professione a soli fr. 500.-- all'anno (art. 3 DE del 10 novembre 1992). Nelle spese di perfezionamento erano comprese anche le altre spese professionali (acquisti di attrezzi e di strumenti di lavoro, libri, riviste, ecc.). L'art. 32 lett. b LT-1976 precisava, di converso, che non erano deducibili non solo le spese per la formazione vera e propria, ma anche quelle connesse con l'avanzamento professionale (ASA 23 32; Masshardt/Tatti, Commentario DIFD, p. 198 s.). Così, ad esempio, la giurisprudenza di questa Camera, applicando la previgente normativa, aveva negato la deduzione delle spese sostenute per l'ottenimento del diploma di contabile federale (CDT n. __________ del __________ 1994 in re E. e C. Di. S.; CDT. n. __________ del __________ 1988 in re G.M.), quelle sopportate da una maestra di scuola elementare per ottenere l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (CDT n. __________ del __________ 1982 in re P.) o ancora quelle sopportate da un contribuente per frequentare un corso d'informatica che gli consentiva di avvalersi di migliori e superiori qualifiche professionali (CDT n. __________ del __________ 1986 in re G.G.), trattandosi non di spese per il perfezionamento ma per la formazione, risp. l'avanzamento professionale. Né sono mai state considerate deducibili le spese per l'ottenimento di un dottorato (ASA 60 pag. 356; Sammlung BGE no. 723).\n3.2.3\nAnche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).\nL'art. 22bis cpv. 1 lett. c del previgente DIFD includeva la deduzione per le spese per il perfezionamento professionale nelle deduzioni per altre spese rese necessarie dall'esercizio della professione. Diversamente dall'art. 32 lett. b LT-1976, l'art. 23 DIFD non menzionava invece esplicitamente tra le spese non deducibili quelle per la formazione e l'avanzamento professionali. La sua formulazione non era però esauriente, bensì solo indicativa. La non deducibilità delle spese per la formazione era quindi stata sancita dalla costante giurisprudenza, interpretando le nozioni di altre spese rese necessarie dall'esercizio della professione e di perfezionamento (ASA 23 32; Masshardt/Tatti, Commentario DIFD, p. 198 s.).\nLa giurisprudenza del Tribunale federale aveva altresì stabilito che nella nozione di perfezionamento rientravano anche i costi per una migliore formazione nel quadro della professione appresa e già esercitata, ma non quando il perfezionamento mirava a consentire un futuro cambiamento di professione (ASA 60 358; DTF 113 Ib 117, consid. 2a). In effetti, il perfezionamento non comprende soltanto gli sforzi per mantenere conoscenze e capacità professionali già acquisite, ma anche gli sforzi intesi a acquisirne di nuove per meglio esercitare la medesima professione. Nella misura in cui le spese di perfezionamento sono invece mirate a consentire il raggiungimento di una posizione professionale chiaramente più elevata di quella precedente o addirittura un mutamento di professione, non sono deducibili (ASA 60 358; DTF 113 Ib 117, consid. 2a).\nNon andava comunque mai persa di vista la notevole importanza alla relazione che doveva sussistere tra reddito conseguito e spese sostenute, perché si giustificasse la deduzione di queste ultime. Circa l'intensità di tale relazione dottrina e giurisprudenza concordavano sul fatto che si potevano considerare spese per conseguire il reddito solo quelle effettuate direttamente per ottenere il reddito oppure che avevano una diretta relazione economica col conseguimento del reddito; altri parlavano di una correlazione di carattere organico od addirittura causale (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, p. 64 ss.).\n3.2.4\nCome rileva l'AFC nelle proprie osservazioni al ricorso, la formulazione dell'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, letta alla luce del Messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1983 (cfr. commento agli art. 26 e 27 del disegno di legge), in cui per altro la norma proposta menzionava espressamente solo il perfezionamento della formazione richiesta dall'esercizio della professione, sta chiaramente a indicare la volontà del legislatore federale di estendere considerevolmente la sfera delle spese professionali deducibili. Pur ammettendo che le spese di riconversione professionale, in quanto servissero alla preparazione di una nuova professione, rientravano sistematicamente tra le spese di formazione professionale vere e proprie, se ne ammetteva tuttavia la deduzione nella misura in cui erano in rapporto con la professione attuale, segnatamente quando il contribuente era indotto a riciclarsi a causa di circostanze esterne, quali la chiusura di imprese. Con ciò, come si legge nel Messaggio, il legislatore ha voluto tener conto fiscalmente dei problemi d'impiego, cui erano e sono tuttora confrontate talune branche economiche.\n3.2.5\nLa Circolare dell' Amministrazione federale delle contribuzioni n. __________ del 22 settembre 1995 va quindi letta in questo contesto, segnatamente alla luce della volontà del legislatore di ampliare notevolmente la deduzione delle spese di perfezionamento e riconversione professionali."}