{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-208_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19122&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a49d5b745d67673e3cc1e7504f093f42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.208"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.208"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:36", "Checksum": "68fcd60bfcb6975d81f0ef9d1248c94b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.208\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 4 ottobre 1995\nin materia di: IC/IFD 95/96\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________, nato nel 1968, si è iscritto a partire dall'anno scolastico 1992/93 al corso di maestria per lattonieri dell'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori, della durata di quattro anni. Nella tassazione IC/IFD 1995-96, notificata il 12 giugno 1995, l'UT gli concedeva la deduzione per spese di perfezionamento professionale limitatamente a fr. 2'000.-- per l'IC e a fr. 1'700.-- per l'IFD.\nLa notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 veniva poi confermata con decisione su reclamo del 18 settembre 1995, osservando che il corso di maestria di lattoniere è essenzialmente volto a ottenere una formazione professionale più avanzata.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dalla Fiduciaria __________ __________, chiede la deduzione di fr. 7'265.-- di media annua per spese di perfezionamento dovute al corso che frequenta nel Canton __________. Fa presente che la frequentazione del corso gli provoca anche una non indifferente perdita di ore di lavoro, non compensata. Considera grottesca la distinzione che vien fatta fra spese per apprendere nozioni utili al proprio mestiere e nozioni utili per un eventuale cambiamento di attività.\nL'AFC, con osservazioni del 1° febbraio 1996, propone l'accoglimento del ricorso, attirando l'attenzione sulla volontà del legislatore federale di estendere considerevolmente la sfera delle spese professionali fiscalmente deducibili.\n3. 3.1\nSia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.\nTra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti la legge annovera espressamente le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).\n3.2 3.2.1\nSono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE della 8 novembre 1994). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).\nAnche per l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’700.-- l’anno e un massimo di fr. 3’400.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione forfettaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale breve (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).\n3.2.2\nLe spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali (nel testo tedesco: Weiterbildungs- und Umschulungskosten; nel testo francese: perfectionnement et reconversion professionnels) sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE dell' 8 novembre 1994). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (nel testo tedesco: Ausbildungskosten; in quello francese frais de formation professionnelle) e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE dell' 8 novembre 1994; art. 33 lett. b LT-1994)."}