Questa Camera rinuncia comunque per economia di giudizio a ulteriori accertamenti e a effettuare se del caso una reformatio in pejus. Ben si può ammettere che all’inizio di luglio del 1992 la ristrutturazione dell’immobile fosse già progredita al punto da consentirne l’abitazione, anche se il formale permesso d’abitabilità è intervenuto soltanto due mesi dopo. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 400.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.- per un totale di fr. 450.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti.