L’Ufficio di tassazione ha quindi correttamente dedotto gli interessi sul debito ipotecario dell’immobile venduto fino al momento della sua alienazione, vale a dire al 18 giugno 1991 e nuovamente gli interessi sul debito relativo al nuovo immobile (immobile riattato) dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre di quello stesso anno. Non sono per contro stati dedotti, in quanto interessi di costruzione, che potranno e dovranno se del caso venire considerati in caso di vendita dell’immobile nel quadro della determinazione dell’utile immobiliare imponibile, gli interessi decorsi sul debito in conto corrente presso il __________ __________ __________, che a fine 1991 ammontava a fr.