Risulta evidente, da quanto precede, lo stretto legame temporale, ma anche tecnico ed economico tra acquisto e lavori di ristrutturazione, così da fare apparire nella loro globalità gli interessi decorsi sui debiti contratti per l’acquisto dell’immobile e la sua riattazione interessi di costruzione non deducibili. L’Ufficio di tassazione ha quindi correttamente dedotto gli interessi sul debito ipotecario dell’immobile venduto fino al momento della sua alienazione, vale a dire al 18 giugno 1991 e nuovamente gli interessi sul debito relativo al nuovo immobile (immobile riattato) dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre di quello stesso anno.